Tutti i post

La Commissione europea pubblica una bozza di ESRS semplificato per raccogliere i commenti del pubblico

Blog
Bozza semplificata dell'ESRS: confronto tra l'onere burocratico e gli standard semplificati della Commissione europea in materia di rendicontazione di sostenibilità
Aggiornamento normativo · 7 maggio 2026
La Commissione europea pubblica una bozza di ESRS semplificato per raccogliere i commenti del pubblico

L'atto delegato che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/2772 propone una riduzione del 61% dei dati obbligatori, una revisione del quadro di riferimento in materia di rilevanza e l'adozione anticipata su base volontaria a partire dall'esercizio finanziario 2026. Le parti interessate hanno tempo fino al 3 giugno 2026 per presentare le proprie osservazioni.

Il 6 maggio 2026, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica della durata di un mese sul progetto di atto delegato destinato a sostituire gli attuali standard europei di rendicontazione sulla sostenibilità (ESRS). L'iniziativa — dal titolo ufficiale " Standard europei di rendicontazione sulla sostenibilità rivisti " — risponde al mandato di semplificazione stabilito dalla direttiva Omnibus I (UE) 2026/470, entrata in vigore il 18 marzo 2026, che imponeva alla Commissione di adottare standard modificati entro sei mesi.

I principi contabili rivisti entreranno in vigore a partire dall'esercizio 2027. Le imprese che già redigono il bilancio secondo gli attuali ESRS potranno scegliere di applicare volontariamente il quadro semplificato già a partire dall'esercizio 2026.

I dati salienti in sintesi

>60%

Riduzione dei dati obbligatori

>70%

Riduzione del numero complessivo di dati (obbligatori + facoltativi)

>30%

Riduzione stimata dei costi di rendicontazione per azienda

Secondo l’analisi costi-benefici dell’EFRAG, i risparmi cumulativi per tutte le imprese interessate sono stimati a circa 4,7 miliardi di euro nel periodo 2027–2031, compresi gli effetti sulla catena del valore. Il tasso di risparmio parte dal 28% nel 2027, sale al 38% nel 2028 e si stabilizza al 33-36% a partire dal 2029.

Calendario normativo

Il percorso dall'accordo politico sull'Omnibus I all'adozione di norme applicabili si estende su un arco di tempo di circa 18 mesi. Ecco come si è svolto il processo e cosa resta ancora da fare.

9 dicembre 2025

Raggiunto un accordo politico sull'Omnibus I tra il Consiglio e il Parlamento

2 dicembre 2025

L'EFRAG ha presentato alla Commissione un parere tecnico sulla revisione dell'ESRS

18 marzo 2026

È entrata in vigore la direttiva omnibus I (UE) 2026/470

6 maggio 2026

La Commissione pubblica un progetto di atto delegato per raccogliere i pareri del pubblico (portale «Dite la vostra»)

3 giugno 2026

Il periodo per inviare i commenti sta per concludersi

Terzo e quarto trimestre del 2026

La Commissione adotta l'atto delegato; esame da parte del Parlamento e del Consiglio (2+2 mesi)

1° gennaio 2027

Le norme ESRS riviste si applicano agli esercizi finanziari che iniziano a partire da tale data

Gli Stati membri devono recepire nella legislazione nazionale le disposizioni dell’Omnibus I che modificano la CSRD entro il 19 marzo 2027. Ciò significa che le società devono aspettarsi che le ESRS riviste e la direttiva recepita entrino in vigore a breve distanza l’una dall’altra.

Cosa cambia con l'atto delegato

Il progetto sostituisce l’allegato I (le norme stesse) e l’allegato II (il glossario) del regolamento delegato (UE) 2023/2772. La Commissione si è basata sulla consulenza tecnica dell’EFRAG, ma ha introdotto modifiche mirate in 13 ambiti per facilitare ulteriormente l’attuazione senza compromettere gli obiettivi politici della CSRD. Le schede seguenti riassumono le modifiche più rilevanti.

Le imprese non sono tenute a comunicare informazioni non rilevanti (in sostituzione della formulazione più blanda «non è tenuta a»). Un nuovo approccio «top-down» consente alle imprese di evitare di valutare ogni singolo impatto, rischio o opportunità. Il concetto di «valutazione informata» viene definito formalmente.
Il principio della corretta rappresentazione si applica ora alla dichiarazione di sostenibilità nel suo complesso, e non a ogni singolo dato. Si ritiene che l'applicazione dell'ESRS garantisca una corretta rappresentazione, eliminando ogni ambiguità circa l'adeguatezza dello standard.
Le aziende godono di maggiore discrezionalità nel considerare i contesti geografici durante la valutazione della rilevanza. Il livello di disaggregazione utilizzato per la valutazione non determina automaticamente il livello di disaggregazione nella rendicontazione.
Le nuove disposizioni derivanti dall'Omnibus I consentono alle imprese di omettere informazioni che potrebbero compromettere gravemente la loro posizione commerciale. Ciò vale anche per gli effetti finanziari previsti.
Le imprese possono ora scegliere tra l'approccio basato sul controllo finanziario e quello basato sul controllo operativo nella definizione dei perimetri di rendicontazione dei gas a effetto serra, allineandosi così maggiormente agli standard ISSB/IFRS.
Le aziende che presentano piani di transizione con obiettivi non in linea con il percorso verso l'obiettivo di 1,5 °C devono ora rendere pubblico questo fatto, anziché ometterne del tutto la divulgazione.
Gli obblighi di informativa si limitano esclusivamente alle microplastiche primarie. La rilevanza degli inquinanti viene determinata attraverso una valutazione gestionale che tiene conto delle attività specifiche e del settore di appartenenza dell'impresa.
Le modifiche tecniche apportate alle informazioni relative alla due diligence garantiscono una maggiore coerenza con la direttiva (UE) 2024/1760 sulla due diligence in materia di sostenibilità delle imprese. La segnalazione di casi relativi ai diritti umani richiede ora solo l’indicazione di casi “comprovati”.
Le stime degli effetti finanziari possono essere aggiornate man mano che si rendono disponibili nuove informazioni, senza che ciò costituisca un “errore” di rendicontazione. Anche in questo caso si applicano le disposizioni relative all’omissione di informazioni che potrebbero causare un pregiudizio commerciale.
Le nuove disposizioni impediscono che ai gestori patrimoniali venga richiesto di comunicare informazioni non rilevanti sugli investimenti che gestiscono, rispondendo così a una preoccupazione significativa sollevata dal settore finanziario.

Risparmi previsti nel periodo 2027–2031

L'analisi costi-benefici dell'EFRAG prevede una significativa riduzione dei costi per le imprese interessate una volta che il quadro normativo rivisto sarà pienamente operativo. Il grafico sottostante illustra il tasso di risparmio annuo rispetto ai costi di rendicontazione di riferimento.

Questi risparmi stimati si basano sugli standard proposti dall'EFRAG e potrebbero variare in base all'atto delegato definitivo della Commissione. Se si considerano gli effetti sulla catena del valore, i risparmi cumulativi passano da 3,7 miliardi di euro a circa 4,7 miliardi di euro nel corso del quinquennio, pari a circa il 44% dei costi di riferimento.

Norma volontaria per le piccole imprese

Insieme alla versione riveduta dell’ESRS, la Commissione ha pubblicato un progetto di atto delegato separato che istituisce uno standard di rendicontazione volontario per le imprese non soggette agli obblighi previsti dalla CSRD. Tale standard introduce un «limite massimo per la catena del valore»: le imprese soggette alla rendicontazione ai sensi della CSRD non possono richiedere ai partner della catena del valore con un numero di dipendenti pari o inferiore a 1 000 di fornire informazioni che esulino dall’ambito di applicazione dello standard volontario.

Il progetto si basa sullo standard volontario per le PMI (VSME) del 2024 dell'EFRAG, che la Commissione ha approvato con una raccomandazione nel 2025. Questo meccanismo è concepito per proteggere i fornitori di minori dimensioni — in particolare quelli dei mercati emergenti — da richieste di dati sproporzionate, garantendo al contempo il flusso di informazioni di cui hanno bisogno i soggetti tenuti alla rendicontazione ai sensi della CSRD per le loro comunicazioni relative alla catena del valore.

In che modo la Commissione ha adeguato i pareri tecnici dell'EFRAG

Sebbene gli ESRS rivisti seguano in larga misura i pareri tecnici dell’EFRAG presentati il 2 dicembre 2025, la Commissione ha introdotto alcune modifiche in risposta alle consultazioni con il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile, il comitato di regolamentazione contabile e otto organismi dell’UE, tra cui l’ESMA, l’EBA, l’EIOPA, la BCE e l’Agenzia europea dell’ambiente.

Le differenze più significative rispetto alla bozza dell’EFRAG riguardano la formulazione delle disposizioni relative alla rilevanza. Laddove l’EFRAG utilizzava una formulazione permissiva («non è tenuto a riportare»), la Commissione ha adottato una formulazione prescrittiva («non deve riportare») per le informazioni non rilevanti. Questo cambiamento mira a ridurre l’eccesso di rendicontazione e a impedire che i fornitori di servizi di attestazione incoraggino inavvertitamente le imprese a divulgare informazioni che non sono utili ai fini decisionali.

Termine ultimo per l'invio dei commenti: 3 giugno 2026

Le parti interessate possono partecipare alla consultazione pubblica tramite il portale «Have Your Say» della Commissione europea. La Commissione adotterà l’atto delegato il prima possibile dopo la chiusura del periodo di consultazione.

Cosa comporta questo per le società tenute alla rendicontazione

Le aziende che stanno attualmente preparando le loro prime dichiarazioni di sostenibilità ai sensi dell’ESRS originario si trovano di fronte a una decisione strategica. I redattori della Wave 1 — entità di interesse pubblico con più di 500 dipendenti — hanno operato nell’ambito del regime transitorio “quick fix” (Regolamento delegato (UE) 2025/1416) per gli esercizi 2025 e 2026, che ha permesso loro di omettere determinati dati nelle sezioni E4, S2, S3 e S4 dell’ESRS.

Una volta pubblicato l'atto delegato modificato nella Gazzetta ufficiale, tali società potranno scegliere di applicare gli standard semplificati per l'esercizio 2026 anziché l'ESRS originario. Per le società della "Wave 2" che rientreranno nell'ambito di applicazione della CSRD modificata a partire dall'esercizio 2027, l'ESRS semplificato costituirà l'unico quadro normativo applicabile.

A prescindere dai tempi previsti, i requisiti di base in materia di dati rimangono invariati. Le aziende che hanno messo a punto solidi processi di valutazione della doppia materialità e hanno strutturato la propria raccolta dati in base agli ESRS originali troveranno la transizione gestibile. Quelle che hanno ritardato l'attuazione in attesa di chiarimenti normativi dovranno ora accelerare i tempi.

Conseguenze per gli istituti finanziari

Le ESRS riviste affrontano diverse questioni specifiche del settore finanziario. Le nuove disposizioni relative alle attività di gestione patrimoniale eliminano il rischio che le società che gestiscono investimenti per conto terzi debbano comunicare informazioni irrilevanti su tali partecipazioni. L'allineamento con l'ISSB in merito ai perimetri di rendicontazione dei gas a effetto serra garantisce coerenza alle società che redigono i propri bilanci sia secondo i quadri normativi dell'UE che secondo quelli internazionali — un aspetto rilevante per gli istituti che operano a livello globale.

Per le banche e i gestori patrimoniali soggetti al regolamento sulla divulgazione di informazioni relative alla finanza sostenibile (SFDR), l'ESRS semplificato potrebbe influire anche sui dati disponibili relativi alle società in portafoglio. La riduzione dei dati obbligatori potrebbe limitare le informazioni fornite a livello di entità che alimentano gli indicatori SFDR a livello di prodotto, costringendo gli istituti finanziari a fare maggiore affidamento su stime e dati approssimativi fino a quando il quadro normativo rivisto non avrà raggiunto la piena maturità.

Noi di Generation Impact Global monitoriamo ogni revisione dell'ESRS a livello di singolo dato e mappiamo le modifiche apportate alle normative correlate — SFDR, tassonomia dell'UE e CSDDD — affinché i sistemi di rendicontazione rispecchino i requisiti attuali senza necessità di una riconciliazione manuale.

Domande frequenti

Quando entrerà in vigore la versione aggiornata dell'ESRS?

Quanti dati vengono eliminati?

Qual è il limite massimo della catena del valore?

In che modo ciò si ricollega alla Direttiva Omnibus I?

Le aziende possono ancora utilizzare l'ESRS originale per l'esercizio 2026?

Gli ESRS semplificati rappresentano il cambiamento più significativo nella rendicontazione di sostenibilità dell'UE dall'adozione della CSRD nel dicembre 2022. Per una panoramica completa degli standard, consulta la nostra guida alla rendicontazione ESG.

Notizie correlate