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L'UE punta a ridurre gli sprechi nel settore della moda con misure severe contro la distruzione delle merci invendute

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Bruxelles propone condizioni rigorose per lo smaltimento dei capi di abbigliamento invenduti nell'ambito delle nuove norme sulla sostenibilità

Con una mossa significativa volta a ridurre gli scarti tessili e a promuovere l'economia circolare nel settore della moda, la Commissione europea ha pubblicato una bozza di regolamento delegato che limiterà i casi in cui le aziende potranno distruggere capi di abbigliamento e calzature invenduti. La proposta, che deriva dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR), mira a contenere il crescente impatto ambientale dei rifiuti del settore della moda, un settore in cui, secondo quanto riportato, fino al 9% dei prodotti viene distrutto prima ancora di essere indossato.

Il regolamento, che integra il regolamento (UE) 2024/1781, definisce deroghe o eccezioni rigorose in base alle quali può essere ancora consentita la distruzione dei prodotti invenduti. Si applicherà ai prodotti tessili e alle calzature elencati nell'allegato VII dell'ESPR ed entrerà in vigore il 19 luglio 2026, previa approvazione definitiva.

Per consultare il documento ufficiale di consultazione e la proposta di regolamento, visitare la pagina dedicata alla consultazione della Commissione europea.

Un'abitudine dispendiosa sotto accusa

La pratica, da tempo oggetto di critiche, di distruggere le merci invendute nel settore della moda è stata sottoposta a un crescente scrutinio, sulla scia delle richieste a favore di un'economia più circolare. Secondo le stime della Commissione, la distruzione di capi di abbigliamento nuovi e mai utilizzati contribuisce in modo significativo all'inefficienza delle risorse e alle emissioni di gas a effetto serra. La nuova proposta sancisce un divieto generale di tale pratica, con eccezioni ben definite volte a prevenire abusi, pur tenendo conto di alcune realtà pratiche.

Quando è ancora lecito distruggere?

In base alla bozza, la distruzione può avvenire solo in 12 circostanze specifiche, tra cui:

  • Rischi per la salute e la sicurezza (ad esempio, merci contaminate o pericolose ai sensi della normativa UE in materia di sicurezza dei prodotti);
  • prodotti danneggiati o non funzionanti che non possono essere riparati in modo economicamente conveniente;
  • Violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, quali prodotti contraffatti o accordi di licenza scaduti;
  • Tentativi di donazione non andati a buon fine, nei quali i beni sono stati offerti ad almeno due soggetti dell'economia sociale per otto settimane senza che nessuno ne facesse richiesta;
  • Inidoneità al riutilizzo o alla rigenerazione a causa di aspetti etici delicati, quali marchi offensivi o modifiche irreparabili.

Ogni caso deve essere documentato in modo completo e le aziende devono conservare la documentazione per 10 anni al fine di consentire il controllo da parte delle autorità di regolamentazione. Devono inoltre fornire dichiarazioni chiare in merito alla deroga applicabile agli operatori del settore del trattamento dei rifiuti, al fine di garantire la trasparenza durante l'intero processo di smaltimento.

Un delicato equilibrio

Sebbene il regolamento di base vieti categoricamente la distruzione, l’atto delegato mira a rendere le norme proporzionate e applicabili. Secondo la relazione della Commissione, il quadro normativo garantisce che le imprese «non siano soggette a oneri eccessivi nei casi in cui la distruzione sia necessaria e giustificata», rafforzando al contempo la sostenibilità come approccio di riferimento.

È fondamentale sottolineare che, ai sensi dell'articolo 23 dell'ESPR, le aziende sono già tenute ad adottare tutte le misure ragionevoli per evitare, in primo luogo, la necessità di procedere alla distruzione, attraverso un migliore controllo delle scorte, il riutilizzo o meccanismi di donazione.

Reazione delle parti interessate e impatto

Nel 2024 la Commissione ha condotto uno studio approfondito e un'ampia consultazione delle parti interessate, raccogliendo i contributi di associazioni di categoria, ONG e autorità nazionali. Sebbene la maggior parte dei partecipanti abbia sostenuto l'orientamento generale del regolamento, diversi di essi hanno espresso preoccupazioni in merito alla sua attuazione pratica, in particolare per quanto riguarda:

  • criteri di convenienza economica, che secondo alcuni potrebbero incentivare la distruzione di beni di scarso valore;
  • Norme volontarie utilizzate come giustificazione per la distruzione, che secondo i critici potrebbero creare delle scappatoie;
  • Protocolli sulle donazioni, con richieste di rendere le procedure relative alle donazioni più rigorose o più flessibili.

Di conseguenza, la Commissione ha modificato il progetto, limitando in particolare l'ambito di applicazione delle deroghe volontarie alle norme alla sicurezza chimica ed estendendo il periodo previsto per le donazioni a otto settimane.

Coerenza giuridica e applicazione della legge

Il regolamento è in linea con altri pilastri legislativi dell'UE, tra cui la direttiva quadro sui rifiuti, il regolamento REACH e il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti. Le imprese dovranno integrare tali requisiti nei propri sistemi esistenti di garanzia della qualità e di conformità, riducendo al minimo gli oneri amministrativi aggiuntivi.

In particolare, le aziende che si avvalgono delle deroghe dovranno dimostrare di aver svolto la dovuta diligenza mediante rapporti di prova, audit interni o valutazioni della qualità, al fine di dimostrare che la distruzione è stata una misura di ultima istanza.

Il regolamento delegato è attualmente in fase di consultazione pubblica e dovrebbe essere adottato nella sua versione definitiva nel corso del 2025. A partire dalla metà del 2026, le imprese che operano nel mercato dell'UE dovranno confrontarsi con un quadro normativo più rigoroso in materia di decisioni relative al fine vita dei prodotti, in particolare nei settori del fast fashion e delle calzature.

Per i marchi di moda che storicamente hanno fatto ricorso alla distruzione come soluzione logistica o come strategia di controllo del marchio, il messaggio è chiaro: le scorte invendute non possono più essere nascoste sotto il tappeto.

Per ulteriori dettagli e per la documentazione completa, si prega di consultare la bozza ufficiale del regolamento e la sintesi dei commenti delle parti interessate sul portale della Commissione europea qui.

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