La Commissione ha adottato gli standard europei di rendicontazione sulla sostenibilità (ESRS), che integrano la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli standard di rendicontazione sulla sostenibilità, destinati a tutte le società soggette alla direttiva sulla rendicontazione aziendale in materia di sostenibilità (CSRD).
Il presente atto delegato si basa sull’articolo 29 ter, paragrafo 1, primo comma, della direttiva contabile. Esso specifica gli standard europei di rendicontazione sulla sostenibilità (ESRS) che le imprese devono utilizzare per redigere la propria rendicontazione sulla sostenibilità in conformità agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile.
L'atto delegato è corredato dei seguenti allegati:
L'allegato I, che comprende:
- Norme trasversali:
- ESRS 1 Requisiti generali
- ESRS 2 Informazioni generali
- Standard in materia ambientale, sociale e di governance:
- ESRS E1 Cambiamenti climatici
- Inquinamento ESRS E2
- ESRS E3 Acqua e risorse marine
- ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi
- ESRS E5: Utilizzo delle risorse ed economia circolare
- ESRS S1 Personale interno
- ESRS S2: I lavoratori nella catena del valore
- ESRS S3 Comunità interessate
- ESRS S4 Consumatori e utenti finali
- ESRS G1 Condotta aziendale
L'allegato II, che comprende:
- L'elenco degli acronimi e il glossario con le definizioni da utilizzare ai fini della redazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità con l'ESRS.
Il presente atto delegato si applica a partire dal 1° gennaio 2024 alle imprese che erano già soggette agli obblighi di rendicontazione non finanziaria introdotti dalla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria. La sua applicazione sarà graduale per le altre categorie di imprese, secondo l'approccio graduale previsto dall'articolo 5 della CSRD.
Le PMI quotate in borsa avranno la possibilità di adempiere agli obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD attenendosi a norme distinte e proporzionate che la Commissione adotterà entro la fine di giugno 2024.



